Arriva il matrimonio per tutti – cosa cambia?

Il 26 settembre 2021 i cittadini svizzeri hanno accettato il testo sottoposto a referendum «Matrimonio per tutti» con un'approvazione inaspettatamente chiara. In questo articolo vi mostriamo quali nuovi sviluppi ne deriveranno per la pianificazione e la previdenza familiare.

L’essenziale in breve

  • La revisione della legge sul «Matrimonio per tutti» dovrebbe entrare in vigore nel 2022 e consentire alle coppie dello stesso sesso di sposarsi. Il matrimonio era precedentemente pensato come un legame civile tra un uomo e una donna. Finora le coppie dello stesso sesso avevano a disposizione l’unione domestica registrata. Ora arriva la piena uguaglianza tra le coppie miste e quelle dello stesso sesso.
  • L’unione domestica registrata perderà importanza con il «Matrimonio per tutti», specialmente poiché non potranno essere costituite nuove unioni registrate dopo l’entrata in vigore della revisione. Un’unione domestica registrata può essere convertita in matrimonio dall’ufficio dello stato civile competente su richiesta di coloro che desiderano sposarsi.
  • Per il resto, la revisione comporta solo piccole modifiche estetiche. Per i matrimoni esistenti e il matrimonio tra un uomo e una donna in generale, non cambia quasi nulla. Il disegno di legge «Matrimonio per tutti» è limitato alle questioni di uguaglianza. Ulteriori innovazioni nel diritto matrimoniale sono in fase di progettazione, ma il loro contenuto non è legato al «Matrimonio per tutti».

Cosa c’è di nuovo nel diritto di famiglia?

Alla votazione popolare del 26 settembre 2021 è stato approvato il «Matrimonio per tutti» con un’affluenza del 52.6 per cento e una maggioranza del Popolo del 64.1 per cento in tutti i Cantoni. Un’ampia percentuale di svizzeri ha quindi approvato la piena uguaglianza per le coppie dello stesso sesso e quindi la più grande revisione del diritto matrimoniale nel recente passato. La disposizione centrale sul matrimonio, l’art. 94 CC, si presenterà dal 1° luglio 2022, per quanto riguarda il genere, esplicitamente neutra in tutte le lingue nazionali – in italiano la formulazione era già neutra prima.

Il matrimonio può essere contratto da due persone che abbiano compiuto il diciotte­simo anno d’età e sono capaci di discernimento.

Art. 94 CC Capacità al matrimonio

La nuova disposizione è nelle lingue tedesco e francese ora espressamente neutrale riguardo al generedue persone»). Gli altri requisiti rimangono invariati, cioè la maggiore età e la capacità di discernimento al momento del matrimonio di entrambi coloro che intendono sposarsi. Inoltre, diverse disposizioni del diritto matrimoniale vengono adattate in modo che siano anche esse formulate in modo neutro riguardo al genere.

La principale conseguenza di questa revisione è che le coppie omosessuali, alle quali dal 2007 è aperto solo lo stato civile dell’unione domestica registrata, possono fidanzarsi e contrarre matrimonio. Il matrimonio tra persone dello stesso sesso è ora possibile ed è sotto ogni aspetto uguale a quello tra uomo e donna. Ciò ha numerose conseguenze in materia di diritto di famiglia e patrimoniale. Le coppie sposate dello stesso sesso possono ora, ad esempio, adottare insieme bambini o scegliere i regimi dei beni fra i coniugi del diritto matrimoniale. Anche in altri ambiti sono soggetti alle disposizioni del diritto matrimoniale e di famiglia «generale».

Cosa succede ora all’unione domestica registrata?

L’unione domestica registrata è simile al matrimonio, ma non è completamente identica ad esso. Questo è espressione dell’opinione che prevaleva fino a qualche tempo fa che il matrimonio fosse riservato a uomini e donne allo scopo di formare una famiglia. Allo stesso tempo, riflette il progressivo riconoscimento delle relazioni omosessuali come una forma speciale di convivenza tra due persone vicine l’una all’altra. I partner registrati sono quindi giuridicamente più uniti rispetto alle persone che convivono senza un corrispondente stato civile (cosiddetti partner in concubinato).

Oltre alle differenze simboliche, esistono anche differenze giuridiche tra le unioni domestiche registrate e il matrimonio. Queste esistono, ad esempio, nella naturalizzazione, nel campo della medicina riproduttiva e nell’adozione di bambini. Finora ci sono state varie restrizioni per le coppie dello stesso sesso; queste non ci saranno più ora (vedi sotto).

Una volta che il matrimonio è stato aperto per tutte le coppie, non è più possibile resgistrare un’unione domestica. Le coppie che già vivono in un’unione domestica registrata possono continuare a mantenerla o convertirla in matrimonio presentando una dichiarazione congiunta all’ufficio di stato civile. Dal momento della conversione si applicano le norme matrimoniali; non c’è retroattività. Ciò significa che le disposizioni del diritto matrimoniale si applicano solo dal momento in cui l’unione domestica registrata è stata convertita in matrimonio.

Cambierà qualcosa per il matrimonio tra uomo e donna?

In sostanza non cambia nulla con la revisione in questione per i matrimoni tra uomini e donne. Ciò vale sia per i matrimoni preesistenti sia per quelli che verranno contratti dopo l’entrata in vigore delle nuove disposizioni. Nelle parole del Consiglio federale: « (Con la revisione) l’attuale disparità di trattamento deve essere eliminata. Tutte le coppie devono avere gli stessi diritti e doveri quando si sposano. Il progetto tiene conto di un’esigenza di molte persone. Nulla cambia per il matrimonio tra donna e uomo».

Cosa significa la revisione per la pianificazione e la previdenza familiare?

Le modifiche della situazione giuridica si verificano quindi principalmente per le coppie dello stesso sesso. Non verranno modificate le norme che non sono legate al sesso dei coniugi. Le novità più importanti riguardano il regime dei beni fra i coniugi e le disposizioni in materia di adozione. Nei settori della medicina riproduttiva, del diritto successorio e del diritto sulla protezione degli adulti, l’uguaglianza è possibile senza modifiche significative alle disposizioni legali.

Regime dei beni fra i coniugi

Secondo la legge sull’unione domestica registrata, i partner registrati sono generalmente soggetti a una regolamentazione che corrisponde alla separazione dei beni nel diritto matrimoniale. La coppia può deviare da ciò stipulando in un contratto patrimoniale autenticato pubblicamente che allo scioglimento dell’unione domestica registrata si applicano le disposizioni sulla partecipazione agli acquisti. Non esiste un regime dei beni paragonabile alla comunione dei beni per l’unione domestica registrata.

Ora la situazione è completamente cambiata: alle coppie sposate dello stesso sesso si applicano le stesse regole dei regimi dei beni fra i coniugi che si applicano alle coppie miste. Il regime ordinario della partecipazione agli acquisti si applica dal momento del matrimonio (o dalla conversione di un’unione domestica registrata). Non si fa riferimento al passato, al momento in cui l’unione domestica è stata registrata. Questo è importante per l’assegnazione di entità patrimoniali in una successiva liquidazione del regime dei beni. Attraverso una convenzione matrimoniale i coniugi possono modificare il proprio regime dei beni o sceglierne uno diverso (comunione dei beni o separazione dei beni). Una convenzione matrimoniale può anche essere combinata con un contratto successorio.

Adozione

Per le persone che non possono avere figli, l’adozione è uno dei modi più importanti per creare una famiglia. Anche se non c’è discendenza biologica tra un genitore e un figlio, un rapporto di filiazione può essere stabilito attraverso l’adozione. Chi vive in un’unione domestica registrata può già adottare il figlio del proprio partner secondo la vecchia legge. Con l’apertura del matrimonio, ora anche le coppie omosessuali hanno accesso all’adozione congiunta. La possibilità di adottare un bambino insieme era in precedenza riservata alle coppie sposate.

Medicina riproduttiva

Il «Matrimonio per tutti» però, non apre la strada alla donazione di ovociti o alla maternità surrogata. La revisione non prevede cambiamenti fondamentali nell’accesso alla medicina riproduttiva. La donazione anonima di sperma, la donazione di ovociti e la maternità surrogata rimangono vietate. Così, tutte le coppie sposate hanno (continuano ad avere) uguali diritti in materia di medicina riproduttiva.

Diritto successorio, diritto di protezione degli adulti e diritto fiscale

Nel diritto successorio e nel diritto di protezione degli adulti, coniugi e partner registrati erano già in gran parte trattati egualmente prima del «matrimonio per tutti», quindi non è necessaria alcuna revisione legale in questi settori. I partner registrati sono già considerati nel vecchio diritto eredi legali con tutela della porzione legittima e hanno un diritto legale di rappresentanza in caso di incapacità di discernimento. Tuttavia, una cosa cambia nel diritto successorio: il favoreggiamento massimo del coniuge superstite è ora aperto a tutte le coppie sposate, indipendentemente dal sesso. Finora, la formulazione del rilevante art. 473 CC era limitata alle coppie sposate (miste) e di conseguenza non era disponibile per i partner registrati. Infine, i partner registrati vengono già ora trattati allo stesso modo dei coniugi, quindi anche prima che entri in vigore il «Matrimonio per tutti», per quanto riguarda le imposte cantonali sulle donazioni e sulle successioni, che spesso si basano su stretti legami familiari.

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