Acquisti o beni propri? Significato pratico di una difficile delimitazione

Acquisti e beni propri sono termini del diritto dei beni matrimoniali. Questo è di grande importanza nella liquidazione del regime dei beni, che deve essere effettuata prima della devoluzione dell'eredità in caso di morte di un defunto sposato. La distinzione tra i due tipi di masse di beni non è sempre facile, ma può avere un forte impatto sulla distribuzione del patrimonio.

Differenza tra acquisti e beni propri

Le coppie sposate secondo il diritto svizzero e che non hanno concluso una convenzione matrimoniale sono soggette al regime ordinario chiamato regime della partecipazione agli acquisti. I regimi dei beni della comunione dei beni o separazione dei beni possono essere concordati con una convenzione matrimoniale. La grande maggioranza degli svizzeri è soggetta al regime ordinario, soprattutto perché poche persone pensano a questo aspetto non romantico del matrimonio.

Il regime dei beni disciplina a chi viene assegnata la proprietà di beni di uso congiunto in caso di scioglimento. Affinché una devoluzione dell’eredità possa essere svolta correttamente, il patrimonio del coniuge defunto deve essere separato da quello del superstite. Mediante questa separazione secondo le regole del diritto dei beni matrimoniali si ottiene la massa ereditaria. In parole povere, il coniuge superstite di solito eredita due volte: una volta attraverso il diritto dei beni matrimoniali, un’altra volta attraverso il diritto successorio.

Ogni coniuge possiede due masse patrimoniali: i beni propri e gli acquisti. La prima gli appartiene esclusivamente e integralmente. In caso di scioglimento del regime dei beni, ognuno ha diritto alla metà degli acquisti dell’altro. Di conseguenza, la massa ereditaria è solitamente composta dai beni propri, dalla metà della quota degli acquisti del defunto e metà della quota degli acquisti del coniuge superstite.

Cosa fa parte degli acquisti?

La legge prescrive sostanzialmente quali entità patrimoniali devono essere assegnate a quale gruppo di beni. L’articolo 197 CC contiene nel primo capoverso una clausola generale. Essa stabilisce che, in linea di principio, tutti i beni acquisiti a titolo oneroso da un coniuge durante il periodo del regime della partecipazione agli acquisti sono da attribuire ai suoi acquisti. Questo postulato viene poi specificato nel secondo capoverso.

Di conseguenza, gli acquisti comprendono:

  • il guadagno da lavoro
  • prestazioni di istituzioni di previdenza e di assicurazioni sociali
  • risarcimento per impedimento al lavoro
  • redditi dei beni propri
  • beni acquisiti in sostituzione degli acquisti.

Tale regolamento è ancora relativamente astratto e richiede pertanto un’ulteriore interpretazione dottrinale e giurisprudenziale. A questo punto, le differenze più importanti possono essere discusse solo superficialmente.

Acquisti

Il guadagno da lavoro è la remunerazione per il lavoro fisico o intellettuale svolto dal coniuge. Esso è indipendente dalla natura del rapporto di lavoro e dal tipo di servizio o compenso. Sono inclusi anche i profitti da attività imprenditoriale, ma non il reddito da capitale da investimenti.

Le prestazioni di istituzioni di previdenza e di assicurazioni sociali comprendono le prestazioni pensionistiche in denaro o le prestazioni in capitale erogate durante il periodo del regime dei beni. Queste sono state versate da istituzioni di previdenza a favore del perso­nale, di previdenza professionale e da assicurazioni sociali (assicurazione vecchiaia e superstiti, per l’invalidità, di cassa malati, infortuni, militare e contro la disoccupazione). Le prestazioni di previdenza sociale – che sono di per sé gratuite – sono anche incluse. Il risarcimento per impedimento al lavoro è un indennizzo pagato dai datori di lavoro o dalle persone responsabili.

I redditi dei beni propri sono il valore aggiunto generato dai beni propri senza consumo di sostanza. Questo include, in particolare, gli interessi sui beni propri investiti, ma anche i prodotti periodici della terra o degli animali. Sono anche loro parte degli acquisti.

I beni acquisiti in sostituzione degli acquisti sono cose che vengono acquistate dal coniuge in questione. L’acquisto avviene per sostituire direttamente o indirettamente oggetti di questa massa di beni.

Cosa appartiene ai beni propri?

Il principio dell’art. 197 CC cpv. 1 è interrotto dall’elenco dei beni propri (senza definizione del termine) nell’art. 198 CC.

I beni propri comprendono quindi:

  • cose che servono esclusivamente all’uso personale di un coniuge
  • beni appartenenti ad un coniuge all’inizio del regime o suc­cessivamente pervenutigli per eredità o altro titolo gratuito
  • pretese di riparazione morale
  • beni acquisiti in sostituzione dei beni propri.

Le cose che servono all’uso personale sono, ad esempio, vestiti, libri, gioielli, strumenti musicali, attrezzature sportive o per hobby che i coniugi non utilizzano o quasi mai insieme.

I beni portati nel regime della partecipazione agli acquisti o acquisiti a titolo gratuito sono beni che erano già posseduti dal coniuge prima dell’entrata in vigore del regime dei beni o che questi ha ricevuto a titolo gratuito (es. mediante donazione, eredità o legato).

Le pretese di riparazione morale sono un risarcimento per la violazione di diritti della personalità. A causa dello stretto legame con l’interessato sono parte dei suoi beni propri.

Ai beni acquisiti in sostituzione dei beni propri si applicano gli stessi principi che per gli acquisti.

Come e in che misura posso influenzare l’assegnazione?

Una modifica del regime della partecipazione agli acquisti come è prevista dalla legge è possibile se i coniugi la concordano in una convenzione matrimoniale autenticata pubblicamente. Anche in questo caso, tuttavia, si è limitati a pochi rigidi meccanismi: in particolare, si può convenire che i beni rilevanti per la professione o l’impresa del coniuge (patrimonio aziendale) siano dichiarati come beni propri. La considerazione qui è quella di semplificare il proseguimento dell’impresa dopo lo scioglimento del regime dei beni. Inoltre, i redditi dei beni propri possono essere attribuiti ai beni propri invece che agli acquisti.

Per convenzione matrimoniale, i coniugi possono stabilire una partecipazione all’aumento diversa dalla metà a testa prevista per legge nei confronti di discendenti comuni. Si tratta esclusivamente della chiave di distribuzione, non dell’assegnazione di beni a una massa di beni.

Le pretese dei coniugi sull’aumento possono discostarsi l’una dall’altra ed essere legate a condizioni o oneri unilaterali o per entrambe le parti. Tali accordi sono spesso finalizzati al favoreggiamento massimo del coniuge superstite.

Un ulteriore scostamento dalla struttura del regime della partecipazione agli acquisti è possibile concordando un regime dei beni contrattuale (comunione dei beni o separazione dei beni, eventualmente con modificazioni).

La liquidazione della successione di un defunto sposato è significativamente più complicata di quella di una persona single. Ciò è dovuto alla liquidazione del regime dei beni, che deve essere effettuata prima della devoluzione dell’eredità. Nel caso del regime ordinario della partecipazione agli acquisti, ciascun coniuge possiede due masse di beni: i beni propri e gli acquisti. Queste devono essere separate per poter determinare l’eredità (dispositivo: beni propri + metà dell’aumento del defunto + metà dell’aumento del coniuge superstite). Modifiche dell’ordinamento giuridico sono possibili in misura limitata mediante una convenzione matrimoniale.

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