Matrimonio per tutti – Il matrimonio tra persone dello stesso sesso e le sue conseguenze legali

Dopo l'adozione della proposta di referendum della legge "Matrimonio per tutti", la legge è entrata in vigore il 1° luglio 2022. Le coppie dello stesso sesso possono quindi sposarsi. In questo articolo vi mostriamo quali nuovi sviluppi ne deriveranno per la pianificazione e la previdenza familiare.

L’essenziale in breve

  • Grazie alla revisione della legge “Matrimonio per tutti”, le coppie dello stesso sesso potranno sposarsi dal luglio 2022. Il matrimonio era precedentemente pensato come un legame civile tra un uomo e una donna. Finora le coppie dello stesso sesso avevano a disposizione l’unione domestica registrata. Ora, ha avuto luogo la piena uguaglianza tra coppie miste e quelle dello stesso sesso.
  • L’unione registrata perderà importanza con il “matrimonio per tutti”, soprattutto perché dall’entrata in vigore della revisione non è più possibile costituire nuove unioni registrate. L’unione registrata può essere convertita in matrimonio dall’ufficio di stato civile su richiesta di coloro che desiderano sposarsi.
  • A parte questo, la revisione ha portato solo piccoli cambiamenti estetici. Per i matrimoni esistenti e per il matrimonio tra un uomo e una donna in generale, è cambiato poco. Pertanto, la revisione della legge “Matrimonio per tutti” si è limitata alla questione dell’uguaglianza. Ulteriori innovazioni nel diritto matrimoniale sono in fase di progettazione, ma il loro contenuto non è legato al «Matrimonio per tutti».

Cosa c’è di nuovo nel diritto di famiglia?

«Il matrimonio per tutti» è stato acettato nel referendum del 26 settembre 2021. Un’ampia percentuale di svizzeri ha quindi approvato la piena uguaglianza per le coppie dello stesso sesso e quindi la più grande revisione del diritto matrimoniale nel recente passato. A partire dal 1° luglio 2022, la disposizione centrale sul matrimonio è la seguente:

Il matrimonio può essere contratto da due persone che abbiano compiuto il diciotte­simo anno d’età e sono capaci di discernimento.

ART. 94 C.C. CAPACITÀ MATRIMONIALE

Mentre la vecchia legge faceva riferimento agli “sposi”, cioè alla sposa e allo sposo, la nuova disposizione è esplicitamente più neutrale rispetto al genere (due persone). Gli altri requisiti rimangono invariati, cioè la maggiore età e la capacità di discernimento al momento del matrimonio di entrambi coloro che intendono sposarsi. Inoltre, diverse disposizioni del diritto matrimoniale sono state adattate in modo da essere formulate in modo neutro rispetto al genere.

La conseguenza principale di questa revisione è che ora anche le coppie dello stesso sesso possono fidanzarsi e contrarre matrimonio. In precedenza, le coppie omosessuali potevano scegliere solo lo status civile di unione registrata. Il matrimonio tra persone dello stesso sesso è ora possibile e uguale a quello tra un uomo e una donna sotto ogni aspetto. Ciò ha numerose conseguenze in materia di diritto di famiglia e patrimoniale. Le coppie sposate dello stesso sesso possono ora, ad esempio, adottare insieme bambini o scegliere i regimi dei beni fra i coniugi del diritto matrimoniale. Anche in altri ambiti sono soggetti alle disposizioni del diritto matrimoniale e di famiglia «generale».

Cosa succede ora all’unione domestica registrata?

L’unione domestica registrata è simile al matrimonio, ma non è completamente identica ad esso. Questo è espressione dell’opinione che prevaleva fino a qualche tempo fa che il matrimonio fosse riservato a uomini e donne allo scopo di formare una famiglia. Allo stesso tempo, rifletteva il riconoscimento delle relazioni omosessuali come una forma speciale di convivenza tra due persone vicine. I partner registrati sono quindi giuridicamente più uniti rispetto alle persone che convivono senza un corrispondente stato civile (cosiddetti partner in concubinato).

Oltre alle differenze simboliche, ci sono anche differenze legali tra l’unione registrata e il matrimonio. Queste esistono, ad esempio, nella naturalizzazione, nel campo della medicina riproduttiva e nell’adozione di bambini. Finora esistevano diverse restrizioni per le coppie dello stesso sesso, che saranno abolite con il matrimonio omosessuale (vedi sotto).

Cambierà qualcosa per il matrimonio tra uomo e donna? Con l’apertura del matrimonio a tutte le coppie, non è più possibile contrarre nuove unioni registrate. Le coppie che già vivono in un’unione domestica registrata possono continuare a mantenerla o convertirla in matrimonio presentando una dichiarazione congiunta all’ufficio di stato civile. Dal momento della conversione si applicano le norme matrimoniali; non c’è retroattività. Ciò significa che le disposizioni del diritto matrimoniale si applicano solo dal momento in cui l’unione domestica registrata è stata convertita in matrimonio. Tuttavia, le disposizioni relative alla durata del matrimonio (ad esempio, in relazione agli alimenti postmatrimoniali, alla perequazione delle pensioni o alla naturalizzazione) sono legate al momento della registrazione dell’unione. Per il calcolo della durata del matrimonio dopo la conversione dell’unione registrata, si tiene quindi conto della durata precedente dell’unione registrata.

Cambierà qualcosa per il matrimonio tra uomo e donna?

In linea di principio, con la revisione non cambia nulla per i matrimoni tra uomo e donna. Ciò vale sia per i matrimoni preesistenti sia per quelli che verranno contratti dopo l’entrata in vigore delle nuove disposizioni. Nelle parole del Consiglio federale: «[Mit der Revision] l’attuale disparità di trattamento deve essere eliminata. Tutte le coppie devono avere gli stessi diritti e doveri quando si sposano. Il progetto tiene conto di un’esigenza di molte persone. Nulla cambia per il matrimonio tra donna e uomo».

Cosa significa la revisione per la pianificazione e la previdenza familiare?

Le modifiche della situazione giuridica si verificano quindi principalmente per le coppie dello stesso sesso. Anche le norme non legate al sesso dei coniugi non sono state modificate. Le novità più importanti riguardano il regime dei beni fra i coniugi e le disposizioni in materia di adozione. Nei settori della medicina riproduttiva, del diritto successorio e del diritto sulla protezione degli adulti, l’uguaglianza è possibile senza modifiche significative alle disposizioni legali.

Regime dei beni fra i coniugi

Secondo la legge sull’unione domestica registrata, i partner registrati sono generalmente soggetti a una regolamentazione che corrisponde alla separazione dei beni nel diritto matrimoniale. La coppia può deviare da ciò stipulando in un contratto patrimoniale autenticato pubblicamente che allo scioglimento dell’unione domestica registrata si applicano le disposizioni sulla partecipazione agli acquisti. Non esiste un regime patrimoniale paragonabile alla comunione dei beni per l’unione registrata.

La situazione è cambiata: alle coppie sposate dello stesso sesso si applicano le stesse regole del diritto di proprietà delle coppie miste. Il regime ordinario della partecipazione agli acquisti si applica dal momento del matrimonio (o dalla conversione di un’unione domestica registrata). Non si fa riferimento al passato, al momento in cui l’unione domestica è stata registrata. Questo è importante per l’assegnazione di entità patrimoniali in una successiva liquidazione del regime dei beni. Attraverso una convenzione matrimoniale i coniugi possono modificare il proprio regime dei beni o sceglierne uno diverso (comunione dei beni o separazione dei beni). Una convenzione matrimoniale può anche essere combinata con un contratto successorio.

Adozione

Per le persone che non possono avere figli, l’adozione è uno dei modi più importanti per creare una famiglia. Anche se non c’è discendenza biologica tra un genitore e un figlio, un rapporto di filiazione può essere stabilito attraverso l’adozione. Chiunque viva in un’unione registrata poteva già adottare il figlio del proprio partner in base alla vecchia legge. Con l’apertura del matrimonio, le coppie dello stesso sesso hanno ora accesso anche all’adozione congiunta.. La possibilità di adottare congiuntamente un bambino era in precedenza riservata alle coppie sposate (di sesso diverso).

Medicina riproduttiva

«Il matrimonio per tutti», invece, non ha aperto la strada alla donazione di ovuli o alla maternità surrogata. La revisione non prevedeva cambiamenti fondamentali nell’accesso alla medicina riproduttiva. La donazione anonima di sperma, la donazione di ovociti e la maternità surrogata rimangono vietate. Così, tutte le coppie sposate hanno (continuano ad avere) uguali diritti in materia di medicina riproduttiva.

Diritto successorio, diritto di protezione degli adulti e diritto fiscale

Per quanto riguarda il diritto di successione e la tutela degli adulti, le coppie sposate e i partner registrati erano già ampiamente uguali prima del “matrimonio per tutti”, per cui non è stata necessaria una revisione della legge in questi settori. Anche in base alla vecchia legge, i partner registrati erano considerati eredi legali con tutela della quota obbligatoria e avevano un diritto di rappresentanza legale in caso di incapacità. Tuttavia, una cosa è cambiata nel diritto successorio: lo status di nazione più favorita del coniuge superstite è ora aperto a tutte le coppie sposate in modo neutrale rispetto al genere. Finora la formulazione dell’art. 473 CC era limitata alle coppie sposate di sesso misto e non era quindi disponibile per i partner registrati. Infine, i partner registrati erano già equiparati alle coppie sposate per quanto riguarda le imposte cantonali sulle donazioni e sulle successioni prima dell’entrata in vigore del “matrimonio per tutti”.

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