Qual è la differenza tra suicidio assistito e eutanasia?

Se si è arrivati alla fine della vita, il suicidio assistito può essere un grande sostegno. In alcuni casi, le persone colpite in Svizzera possono persino ricorrere all'eutanasia passiva o all'aiuto al suicidio.

Che cos’è l’aiuto al suicidio?

Il suicidio assistito è una forma di assistenza speciale per le persone che sono vicine alla fine della loro vita. Specialisti appositamente formati in ospedali, case di riposo, ospizi ecc. possono aiutare le persone colpite e i loro parenti in collaborazione con medici, personale infermieristico, pastori e terapisti. Questo aiuto include il supporto delle persone colpite per affrontare la loro situazione e trovare un modo di affrontare il tema della morte. Il suicidio assistito, in chiara e consapevole distinzione con l’eutanasia, è inteso come il far fronte e quindi il sostegno alla vita. Come tale, non è necessariamente in contraddizione con l’offerta di eutanasia, ma ha lo scopo di aiutare gli interessati a creare una migliore base decisionale e a comprendere le implicazioni del ricorso a tali servizi per se stessi e il loro ambiente in tutte le loro implicazioni.

Gli assistenti al suicidio devono quindi essere in grado di calarsi nella realtà della vita della loro controparte e capirne i bisogni. Devono anche essere consapevoli della difficoltà della situazione. Assumono il ruolo di mediatore tra gli attori coinvolti nella fine della vita di una persona e di conseguenza devono comunicare in maniera empatica. Ci sono poche regole rigide. Oltre alle conoscenze di base che gli assistenti al suicidio hanno imparato in un corso di formazione, hanno bisogno soprattutto di anni di esperienza nel trattare queste situazioni eccezionali. La formazione può essere di diversa natura: può concentrarsi su aspetti medici, psicologici, sociopedagogici, ma anche spirituali, e tutti questi si completano necessariamente a vicenda.

Accompagnamento emotivo per i parenti

Parte del suicidio assistito può essere anche il cosiddetto accompagnmento nel lutto, che prepara i parenti stretti alla morte di una persona cara, ma li aiuta anche ad affrontare il lutto.

Cos’è l’eutanasia passiva?

La cosiddetta «eutanasia passiva» include l’omissione consapevole e intenzionale di misure mediche che potrebbero prolungare la vita. Rientra in questo termine anche la somministrazione di farmaci antidolorifici con l’accettazione di un accorciamento della durata residua della vita. Tale decisione può entrare in conflitto con il diritto alla vita e all’integrità fisica, che sono linee guida per l’azione medica e i suoi interventi. I pazienti hanno però anche il diritto, dopo un’attenta valutazione, di astenersi da ulteriori interventi e di optare invece per cure puramente palliative. Un’altra forma di eutanasia passiva è quella della morte digiunando, in cui non si consuma cibo e quindi si accelera il naturale processo di morte.

Prendere misure in anticipo

Normalmente, dopo aver consultato specialisti e parenti, la persona interessata può valutare da sé le conseguenze e prendere la decisione giusta per se stessa. Tuttavia, questo potrebbe non essere sempre il caso a seconda della sua malattia o stato d’animo. Ad esempio, se qualcuno è permanentemente in uno stato comatoso o soffre del morbo di Alzheimer in fase avanzata.

Per questo motivo è consigliabile fare delle disposizioni per la perdita della capacità di discernimento. Potete farlo con una direttiva del paziente o un mandato precauzionale. Nella direttiva del paziente potete determinare quali misure mediche rifiutate e a quali acconsentite. Potete determinare chi, in caso di dubbio, può prendere il vostro posto nelle decisioni su questioni mediche. Con un mandato precauzionale autorizzate determinate persone a rappresentarvi in caso della vostra incapacità di discernimento in diverse questioni da definire individualmente (per esempio gestione patrimoniale o relazioni giuridiche). I due documenti si completano a vicenda, ma la direttiva del paziente ha la precedenza sul mandato precauzionale riguardo alle questioni mediche. Se non avete fatto delle disposizioni, secondo l’art. 378 CC è il diritto in materia di minori e di adulti che definisce chi tra i parenti stretti ha il diritto di rappresentanza (cosiddetta «cascata decisionale»: direttiva del paziente/Mandato precauzionale > curatore > coniuge/partner registrato > partner in concubinato > discendenti > genitori > fratelli e sorelle).

L’eutanasia

Quadro giuridico liberale in Svizzera

In Svizzera, «istigazione e aiuto al suicidio», come descritto nell’art. 115 CP, sono punibili solo se basati su motivi egoistici:

Chiunque per motivi egoistici istiga alcuno al suicidio o gli presta aiuto è punito, se il suicidio è stato consumato o tentato, con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

Art. 115 CP istigazione e aiuto al suicidio

Questa formulazione astratta ha conseguenze pratiche di vasta portata per l’assistenza al suicidio in Svizzera, poiché permette che il suicidio assistito rimanga impunito se la persona o l’organizzazione che lo assiste non è guidata da motivi egoistici (soprattutto l’intenzione di arricchirsi). Questa disposizione rende la regolamentazione dell’eutanasia in Svizzera una delle più liberali in Europa e trova un compromesso tra il diritto alla vita e il diritto a una morte autodeterminata e senza dolore.

Assistenza al suicidio da parte di organizzazioni senza scopo di lucro

Le associazioni svizzere dedicate all’assistenza al suicidio, alla sua preparazione e al lavoro educativo sono EXIT, DIGNITAS e lifecircle. Lavorano senza scopo di lucro e sono rappresentate in tutta la Svizzera. Poiché tali organizzazioni sono soggette a requisiti etici molto severi, di solito sono disposte a fornire il suicidio assistito solo sulla base di una richiesta giustificata da parte dei membri dell’associazione. Le quote associative sono destinate esclusivamente a coprire le spese e i costi amministrativi, in quanto le organizzazioni non sono autorizzate a lavorare a scopo di lucro. In particolare, sono riconosciuti come motivi una prognosi di malattia senza speranza e indiscutibile, un dolore insopportabile o restrizioni insostenibili alla vita autodeterminata.

Queste sono le condizioni che la persona che vuole morire deve soddisfare

Per essere autorizzate a sostenere le persone che desiderano morire, le organizzazioni devono di fatto verificare in dettaglio almeno le seguenti condizioni:

  • La persona deve senza dubbio essere capace di discernimento, cioè essere cosciente quando prende la decisione di suicidarsi. Può solo prendere la decisione da sola e, a differenza dell’eutanasia passiva, non può delegarla a nessun’altra persona.
  • La persona interessata deve aver considerato a fondo tutte le alternative all’assistenza al suicidio e persistere nel suo desiderio.
  • Deve prendere la sua decisione in modo indipendente e non deve essere stata influenzata da terzi (tuttavia, la consulenza di professionisti non è affatto pregiudicante, ma è di fatto una parte essenziale della preparazione).
  • Il farmaco per l’eutanasia (un barbiturico, ad esempio il pentobarbital di sodio) è una sostanza soggetta a prescrizione, quindi deve essere prescritta da un medico. Nel corso dell’analisi il medico valuterà anche la capacità di discernimento e formulerà una diagnosi scritta.
  • La persona che desidera morire deve compiere l’atto di suicidio, cioè la somministrazione del farmaco per l’eutanasia, con le proprie mani.

L’eutanasia attiva è un crimine

A differenza delle misure di cui sopra, l’eutanasia attiva può comportare conseguenze penali per l’aiutante al suicidio. La differenza decisiva tra il suicidio assistito (impunito) e l’eutanasia attiva (punibile ai sensi dell’art. 114 CP) è il cosiddetto dominio sul fatto. Si tratta della questione di chi compie l’atto che porta alla morte: se è la persona disposta a morire che lo compie, allora chi la sostiene solo nel farlo (ad esempio fornendo il farmaco per l’eutanasia) e non ha alcun interesse personale alla sua morte non è perseguibile. Tuttavia, se un’altra persona somministra la sostanza, può essere colpevole di un reato, anche se lo fa su sua esplicita richiesta e per motivi onorevoli:

Chiunque, per motivi onorevoli, segnatamente per pietà, cagiona la morte di una persona a sua seria e insistente richiesta, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Art. 114 CP omicidio su richiesta della vittima

È quindi essenziale per un’assistenza al suicidio legale che la persona che desidera morire non solo sia lucida, ma anche fisicamente in grado di intraprendere le dovute azioni in modo indipendente.

Perché dovrei riflettere su questo tema?

In caso di malattia grave o grande sofferenza, le persone potrebbero voler porre fine alla propria vita di propria iniziativa o accettare una morte anticipata. Questo per ottenere qualità di vita. In Svizzera si riconosce che questa libera scelta fa parte della dignità umana e del diritto all’autodeterminazione. Tuttavia, c’è ancora un dibattito vivace e veemente intorno al tema della “morte assistita”.

È importante che le azioni relative alla morte accompagnata siano eseguite con attenzione e dopo un’ampia consulenza. Inoltre, non tutte le offerte di aiuto sono equivalenti.

Quando si avvicina la fine della vita di una persona, sono ancora numerose le possibilità per sostenerla, aiutarla e soprattutto per permetterle un addio dignitoso. Chi pensa di avvalersi delle cure professionali di fine vita e dell’assistenza al suicidio dovrebbe parlarne approfonditamente con i parenti da un lato e con specialisti come medici di cure palliative, psicologi, infermieri o parroci.
La decisione è difficile e non bisognerebbe prenderla da soli. Ecco perché il suicidio assistito è un supporto essenziale per affrontare la situazione. La richiesta di un paziente di interrompere il trattamento o di accettare misure di riduzione della vita per alleviare il dolore è ora generalmente accettata come eutanasia passiva. L’eutanasia o il suicidio assistito può essere legale in Svizzera se è disinteressato e soddisfa elevati standard etici e medici. L’eutanasia attiva, cioè l’uccisione di una persona su sua richiesta, è vietata.

Vale la pena pensarci

  • Riflettete se volete fare una direttiva del paziente o un mandato precauzionale. In questo modo, potete già ora determinare con quali misure (mediche) siete d’accordo e con quali no.
  • Parlate con i vostri parenti delle misure mediche in diverse situazioni in modo che conoscano la vostra opinione sull’argomento.

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