Dove andare dopo la morte del testatore?
In caso di morte, la successione è regolata dalla legge o dalla disposizione dei beni a causa di morte (testamento/contratto successorio). I terzi possono essere nominati eredi o ricevere in eredità beni. Nel caso in cui più eredi desiderino l’assegnazione di un animale domestico, la nuova disposizione dell’art. 651a del Codice Civile stabilisce che l’animale viene assegnato a colui che è in grado di prendersene cura nel modo migliore dal punto di vista del benessere dell’animale. Questo regolamento si applica solo agli animali domestici. Di conseguenza, il bestiame da riproduzione o agricolo di valore, per il quale l’assegnazione avviene per mezzo di una disposizione di legge (art. 611 cpv. 1 CC – sorteggio dei cosiddetti “lotti”), non è contemplato. Se, nel caso opposto, nessun erede desidera rilevare un animale del defunto, questo viene venduto o regalato, e l’eventuale ricavato viene diviso tra gli eredi come parte dell’eredità.
Gli animali domestici possono ereditare?
Poiché gli animali non hanno capacità giuridica, non hanno nemmeno capacità ereditaria e non possono quindi essere né eredi né legatari. Nel caso di una disposizione a causa di morte fatta a favore di un animale, in passato vi era il rischio che venisse considerata insensata e contestata da un erede. L’opinione prevalente odierna è che un lascito a favore di un animale domestico in caso di morte, sia considerato un requisito (onere) per l’erede o il legatario, di essere ragionevolmente preoccupato per il benessere dell’animale. Una persona o un’istituzione gravata da tale condizione deve quindi accogliere l’animale in questione o affidarlo a terzi idonei, in modo che i fondi spesi per il cibo e la cura dell’animale domestico possano essere liquidati dall’eredità o dal lascito.