L’essenziale in breve:
- Il Codice civile svizzero conosce quattro forme di esclusione dall’eredità: l’indegnità a succedere, la diseredazione, la rinuncia all’eredità e il patto di rinuncia all’eredità.
- Ciascuna di queste quattro forme di esclusione dall’eredità si applica in situazioni diverse. Esse presentano presupposti differenti che devono essere soddisfatti e producono conseguenze giuridiche diverse.
- Solo l’indegnità a succedere e la diseredazione riguardano anche la quota di legittima.
- A seconda del tipo di esclusione dall’eredità, i discendenti possono subentrare nella posizione di erede
I quattro motivi di esclusione in sintesi
La differenza decisiva tra i quattro tipi di esclusione ereditaria risiede nella persona da cui proviene l’esclusione:
- Indegnità a succedere (art. 540 CC): si verifica automaticamente per effetto della legge quando la persona indegna ha compiuto determinati atti. Ciò può avvenire, ad esempio, quando la persona indegna ha ucciso intenzionalmente il defunto oppure ha tentato di farlo.
- Diseredazione (art. 477 CC): deve essere espressamente disposta dalla persona defunta nel testamento o nel patto successorio. Anche in questo caso devono però sussistere atti gravi da parte della persona diseredata. Ad esempio, quando la persona diseredata ha commesso un grave reato contro la persona defunta.
- Rinuncia all’eredità (art. 566 CC): la persona avente diritto all’eredità decide di non accettarla. Gli eredi dispongono di un termine di tre mesi per rinunciare all’eredità.
- Rinuncia all’eredità (art. 495 CC): la rinuncia all’eredità viene concordata tra l’erede e il testatore durante la vita di quest’ultimo e deve essere autenticata.
L’efficacia dei vari tipi di esclusione successoria
Ogni forma di esclusione dall’eredità si differenzia per il momento in cui deve essere stabilita o disposta e per quello in cui diventa efficace. Ad esempio: Il patto di rinuncia all’eredità è l’unica forma che viene concordata già in vita con il testatore. La diseredazione viene anch’essa disposta dal testatore durante la vita, ma produce effetto solo al momento del decesso.
L’indegnità a succedere può verificarsi sia prima sia dopo il decesso, poiché ciò che conta è il momento in cui è stato compiuto l’atto riprovevole. Poiché la legge stabilisce requisiti relativamente rigorosi per l’indegnità, questa non deve nemmeno essere invocata dal testatore o dagli altri eredi: l’indegnità sussiste di diritto. La rinuncia all’eredità, invece, avviene sempre dopo l’apertura della successione e deve essere effettuata entro il termine legale di tre mesi. Per gli eredi legittimi, il termine decorre dal momento in cui vengono a conoscenza del decesso. Per gli eredi designati (testamentari), il termine decorre dalla comunicazione ufficiale della loro nomina a erede.
Effetti sulla quota legittima
Una differenza centrale tra le varie forme di esclusione dall’eredità riguarda l’effetto sulla quota di legittima. In caso di indegnità a succedere o di diseredazione valida, le persone coinvolte perdono l’intero diritto all’eredità, inclusa la quota di legittima.
Nel patto di rinuncia all’eredità, le parti possono concordare in modo flessibile se la rinuncia riguardi solo la quota disponibile o anche la quota di legittima.
Esempio: un padre di Basilea concorda con la figlia la rinuncia all’eredità in cambio di un risarcimento di 300.000 franchi. Nel contratto si stabilisce che la figlia rinuncia solo alla quota disponibile ma mantiene la sua quota legittima. Questa flessibilità non è prevista né per l’indegnità a succedere né per la diseredazione.
La rinuncia riguarda sempre l’intera eredità – non è possibile una rinuncia parziale.
Conseguenze legali per i discendenti
Gli effetti sulla prole differiscono notevolmente.
- In caso di indegnità a succedere, i discendenti subentrano automaticamente al posto della persona indegna, purché si tratti di eredi legittimi.
- Lo stesso vale per la diseredazione, salvo che il testatore non lo abbia espressamente escluso. Per quanto riguarda la rinuncia all’eredità, la situazione è più complessa. Se un erede legittimo rinuncia all’eredità, la situazione viene trattata come se l’erede non fosse mai esistito al momento dell’apertura della successione. I discendenti di questo erede hanno quindi la possibilità di accettare l’eredità entro un termine di tre mesi.
- Nel patto di rinuncia all’eredità, l’effetto sui discendenti dipende dalla struttura contrattuale: in assenza di una disposizione esplicita, la rinuncia si estende anche a loro. Se non viene previsto nulla di specifico, la rinuncia all’eredità opera anche nei confronti dei discendenti della persona che rinuncia.