L’essenziale in breve:
- I genitori di figli con disabilità fisiche o mentali devono considerare alcuni aspetti particolari nella pianificazione successoria.
- È necessario prestare particolare attenzione soprattutto quando il figlio, oltre alla rendita AI, percepisce anche prestazioni complementari.
- Le prestazioni complementari vengono concesse quando il patrimonio della persona interessata è inferiore a una certa soglia di esenzione (CHF 100’000 per le persone singole). Se il figlio riceve un’eredità tale da far superare al suo patrimonio complessivo questa soglia, ciò può comportare una riduzione o addirittura la sospensione delle prestazioni complementari.
- Inoltre, può darsi che il figlio, a causa della sua disabilità, sia limitato nella sua capacità di discernimento. Questo può comportare, in determinate circostanze, che non sia in grado di trasmettere ulteriormente il patrimonio familiare.
Il sostegno a un figlio con una disabilità fisica o mentale è senza dubbio molto impegnativo per i genitori, sia in termini di tempo sia di denaro. Ad esempio, i genitori finanziano una struttura specializzata per il proprio figlio, organizzano un laboratorio protetto oppure lo sostengono attivamente nella gestione della vita quotidiana. Per questo motivo è del tutto naturale che i genitori si pongano la domanda su come garantire il sostegno al proprio figlio dopo la loro morte.
La possibilità di favorire un figlio con disabilità
Una prima considerazione molto ovvia per molti genitori che si trovano in questa situazione è quella di dare al figlio disabile un sostegno speciale. Si può pensare, ad esempio, a Lia, una giovane di 20 anni che, a causa della sua disabilità fisica, durante la settimana frequenta una struttura specializzata. Nel fine settimana dipende fortemente dal sostegno dei suoi genitori e del fratello maggiore Marc. Ora i genitori di Lia stanno valutando, nell’ambito della pianificazione successoria, di lasciare al figlio una quota di eredità inferiore rispetto a quella destinata alla figlia. Non lo fanno per favorire Lia rispetto a Marc, bensì per poter continuare a sostenere Lia nella copertura dei suoi elevati costi quotidiani anche dopo la loro morte.
Secondo l’idea dei genitori di Lia, lei riceverebbe quindi sia un sostegno finanziario da parte dello Stato sia grazie alla sua quota ereditaria più elevata. A prima vista, questo può sembrare un piano convincente. Tuttavia, vi sono alcuni aspetti che devono essere esaminati, poiché potrebbero rappresentare delle difficoltà.
Il rapporto tra successione e prestazioni complementari
Se una persona presenta una disabilità fisica o mentale che incide in modo significativo sulla sua vita quotidiana, si può in linea di principio presumere che riceva prestazioni statali. Nell’esempio di Lia, ella percepisce una rendita AI nonché prestazioni complementari. Lia riceve le prestazioni complementari perché il suo patrimonio è inferiore a una determinata soglia di esenzione. Questo limite patrimoniale è pari a 100’000 franchi per le persone sole e a 200’000 franchi per le coppie sposate. Per ogni figlio, la soglia viene aumentata di ulteriori 50’000 franchi (stato: aprile 2025). Poiché nel caso concreto Lia, in quanto persona sola, dispone di un patrimonio di 95’500 franchi, oltre alla rendita AI riceve anche prestazioni complementari.
Ma cosa succede alle prestazioni complementari se Lia dovesse improvvisamente ereditare una somma consistente di denaro? Naturalmente, ciò varia da caso a caso e non può essere risposto in modo generale. Tuttavia, esiste la possibilità che le prestazioni complementari di Lia vengano ridotte o addirittura completamente sospese se, a seguito dell’eredità, il suo patrimonio supera i 100’000 franchi. Se i genitori di Lia vogliono sostenere la figlia nel miglior modo possibile, devono quindi prestare attenzione, nella pianificazione successoria, a garantire il mantenimento delle prestazioni complementari ed evitare che sorgano obblighi di restituzione.
La gestione del patrimonio familiare
In definitiva, i genitori di Lia devono chiedersi se la loro figlia sarà in grado di trasmettere a sua volta il patrimonio familiare in eredità. L’art. 467 del Codice civile svizzero prevede, oltre alla maggiore età, anche la capacità di discernimento del testatore o della testatrice. Nel caso di Lia descritto sopra, questi requisiti sono chiaramente soddisfatti. A 20 anni è maggiorenne e anche la sua capacità di discernimento non è limitata, poiché la sua disabilità fisica non ha alcun impatto sulle sue capacità cognitive.
La situazione sarebbe invece diversa se Lia avesse, ad esempio, una disabilità mentale. In tal caso sarebbe necessario stabilire se Lia sia capace di discernimento in relazione alla pianificazione successoria. Poiché la capacità di discernimento non può mai essere definita in modo astratto, essa deve sempre essere valutata in base al singolo caso concreto. In questa valutazione vale la seguente regola generale: quanto più la pianificazione successoria è complessa e rilevante, tanto più elevati sono i requisiti richiesti per riconoscere la capacità di discernimento.
Se Lia non fosse capace di discernimento in relazione alla pianificazione successoria, ciò significherebbe che non può redigere né un testamento né un contratto successorio. Questo vale anche nel caso in cui sia rappresentata da una curatela (beistandschaft). La ragione è che la capacità di disporre per testamento è considerata un cosiddetto «diritto strettamente personale». Ciò significa che solo il testatore o la testatrice possono regolare personalmente la propria successione. Né un rappresentante legale né un curatore possono liquidare l’eredità a nome di Lia. Di conseguenza, i genitori di Lia devono essere consapevoli che la loro figlia, eventualmente, non sarà in grado di trasmettere ulteriormente il patrimonio che ha ereditato. In conclusione, si può affermare che favorire un figlio con disabilità non sempre produce l’effetto desiderato. In particolare, quando il figlio percepisce prestazioni complementari, è sempre necessario verificare se un aumento del patrimonio possa comportare una riduzione o addirittura la sospensione di tali prestazioni.