Ogni disposizione testamentaria può essere revocata in qualsiasi momento, in tutto o in parte, dal testatore o dalla testatrice. Per la revoca valgono gli stessi requisiti previsti per la redazione di un testamento: il testatore o la testatrice deve essere in grado di disporre dei propri beni, cioè deve essere capace di intendere e di volere e maggiorenne. Per la revoca non è necessario rispettare le medesime formalità previste per il testamento originale. È sufficiente che essa sia disposta dal testatore o dalla testatrice e che sia redatta nel rispetto dei requisiti formali previsti dalla legge.
Ci sono tre modi per revocare un testamento:
- Revoca esplicita: il testatore dichiara esplicitamente di revocare il testamento. La revoca deve avvenire nella forma prevista per la redazione del testamento (cfr. requisiti formali: tribunali di Zurigo).
- Revoca tramite distruzione: il testamento viene fisicamente distrutto dal testatore o dalla testatrice. Per distruzione si intende, ad esempio, cancellarlo, gettarlo via, strapparlo o bruciarlo. Per evitare dubbi, è meglio distruggere tutte le copie o le trascrizioni, se possibile. (Attenzione: nel caso di un testamento pubblico, è obbligatorio distruggere l’atto originale).
- Revoca tramite un nuovo testamento: in questo caso, il testatore o la testatrice redige un nuovo testamento. Si applica la presunzione di legge secondo cui il nuovo testamento sostituisce quello precedente, a meno che non sia chiaro che si tratti di un’integrazione. (Attenzione: è quindi opportuno specificare chiaramente che tutte le parti devono essere sostituite. Ad esempio, va bene una formulazione del tipo «Con la presente revoco tutte le precedenti disposizioni a causa di morte».)
Se un testamento è stato revocato correttamente, le sue disposizioni non hanno più valore. A meno che non siano state stabilite altre disposizioni, si applica la successione legale.
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